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martedì 26 gennaio 2010

I cani in Condominio scatenano liti.

I cani in casa portano burrasca. Aumentano le segnalazioni di litigi condominiali, alcuni anche degenerati in vere e proprie risse, dovute alle lamentele per gli animali domesticidel vicino.
Nel 2009 sono state 37.000 le segnalazioni arrivate allo Sportello Animali di AIDAA relative a richieste di consulenza e conciliazione in seguito a liti di condominio aventi come oggetto la presenza di animali. Secondo i dati relativi alle segnalazioni raccolte nel 2009 dai servizi online gratuiti di AIDAA sportelloanimali@libero.it e animalincondominio@libero.it nei condomini italiani si litiga ogni 12 minuti per motivi legati alla presenza di animali. Analizzando il dato del 2009 rispetto al 2008 si nota un aumento di 11.000 richieste di consulenza (nel 2008 le richieste sono state 26.000), diminuiscono invece i contenziosi che finiscono in tribunale, nel 2009 infatti sono state 3.800 le liti poi approdate nelle aule giudiziarie civili e penali rispetto alle 4.500 del 2008. Sono aumentate anche le richieste di consulenza giornaliera ad AIDAA, passando dalle 70 al giorno del 2008 a una media di 103 del 2009. I dati qui presentati sono tratti direttamente dalle segnalazioni ricevute dagli sportelli online di tutela degli animali di AIDAA e confrontati con i numeri delle cause civili e penali avviate per motivi legati alla presenza di animali in condominio e dal numero ancora alto di querele reciproche tra condomini dovuti appunto alla presenza di animali. Per quanto riguarda gli animali oggetto delle segnalazioni i cani rappresentano il 70% del totale, seguono i gatti con il 26%, i conigli con il 2%, mentre il restante 2% e' riferito ad altri animali (tartarughe, uccelli canterini). Le regioni dove si litiga di piu' per gli animali in condominio sono la Lombardia e il Piemonte, seguite da Lazio, Veneto, Emilia e Toscana. Si litiga molto poco invece in Valle d'Aosta, Molise, Liguria e Basilicata. Le citta' dalle quali sono pervenute il maggior numero di richieste di consulenze (e nelle quali si litiga di piu') sono Milano, Roma, Parma, Padova e Vicenza. Interessante anche scorrere le motivazioni delle liti di condominio e tra vicini di casa. Innanzitutto piu' della meta' delle richieste relative ai cani riguarda il presunto disturbo provocato dall'abbaiare dei cani durante le ore di riposo e in quelle notturne. Seguono questioni legate all'uso di ascensori e degli spazi condominiali pubblici da parte dei cani e dei loro padroni. Sono in aumento anche le proteste relative alla presunta poca pulizia degli escrementi lascia dagli animali negli spazi/giardini condominiali. Nel corso del 2009 sono state 54 le liti degenerate che hanno provocato feriti.

giovedì 14 gennaio 2010

LE PARTI COMUNI IN UN CONDOMINIO

L’articolo 1117 c.c. indica le cose che sono oggetto di proprietà comune.Tale elenco non ha carattere tassativo (pone una presunzione di comproprietà, si riferisce cioè a beni presunti necessari per l’esistenza stessa del condominio):
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, distinta da quella di coloro che ne fanno parte, ma è un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.Giova evidenziare infatti, che la comproprietà delle parti comuni sorge nel momento in cui più soggetti diventano proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari che costituiscono l’edificio.Tale presunzione di comproprietà ex art. 1117 c.c. tra tutti i condomini viene riferita a quelle parti che se non disciplinate diversamente nel regolamento di condominio o nel rogito rientrano tra le cose di uso comune.Di fatto il regolamento rappresenta la normativa interna del condominio, quale legge speciale rispetto alla disciplina del codice civile.Pertanto il condominio degli edifici, con la relativa proprietà comune su determinate parti dell’edificio, a meno che non risulti diversamente dal titolo, si verifica automaticamente e viene ad esistenza ex se.Tale presunzione di comproprietà dunque, si sostanzia fondamentalmente nella destinazione di un bene all’uso e al godimento comune, la quale destinazione può essere variata da un titolo contrario.Naturalmente elemento indispensabile per configurare l’esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio, in rapporto alla loro specifica funzione di servire per l’utilizzazione e il godimento delle parti dell’edificio stesso.Pertanto anche in presenza di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente a un unico soggetto, è dato profilare una situazione condominiale, quando tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage, parco eventuali viali ecc…).La disciplina delle parti comuni di un edificio condominiale è dettata dall’articolo 1117 c.c. e si basa sui principi dell’indivisibilità e della loro inseparabilità, proprio in ragione della loro destinazione al relativo servizio, da quelle di pertinenza esclusiva dei singoli condomini.Di fatto non potendo il singolo condomino,senza il consenso degli altri condomini, disporre unilateralmente delle parti comuni in modo autonomo ed indipendente da quelle di sua proprietà esclusiva, il cedente di una porzione di piano di sua esclusiva proprietà non può riservarsi il diritto di comproprietà e quindi l’uso delle parti comuni destinate invece al complesso condominiale e quindi all’uso comune.
Lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione.