giovedì 7 gennaio 2010

ASCENSORI: NUOVI OBBLIGHI

Il primo settembre 2009 è entrato in vigore il decreto del Ministro per lo sviluppo economico sulle nuove regole per migliorare la sicurezza degli ascensori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009.
L'obiettivo è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in uso sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti.
In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti ad un'analisi dei rischi. Il mancato adeguamento a tali misure comporterà l'impossibilità di tenere in uso l'impianto.
I destinatari dell'obbligo sono i proprietari degli impianti, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari; imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori; ASL e Ispettorato del lavoro. Il Provvedimento classifica le varie situazioni pericolose e fornisce azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti. Elenca inoltre i rischi di livello (alto, medio e basso).
Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti si deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell'impianto. La verifica va fatta: entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Nel caso qualche proprietario non si adeguasse, alla successiva visita periodica l'Organismo e' obbligato ad emettere un verbale negativo con conseguente fermo dell'impianto.
E' chiaro che questo decreto, oltre alle notevoli implicazioni per i titolari degli impianti e le influenze sui livelli di sicurezza degli elevatori, riveste anche un sensibile interesse economico per le aziende del settore.
Se è realistica la stima di 7-10 miliardi di euro di fatturato indotti da questo intervento, è chiaro che per una Società, più facilmente multinazionale, che conti sul 20% del mercato questo si traduce in un business di quasi 2 miliardi di euro in sei anni, (una entità del tutto ragguardevole).
L'importanza di quanto stabilito dal decreto è comunque innegabile: si tratta dell'occasione per allineare le caratteristiche e la funzionalità di impianti alle più recenti definizioni normative.
Se così è, i benefici potranno vedersi purché i soggetti chiamati ad operare, agiscano con la necessaria professionalità ed il buonsenso nell'applicazione di una regolamento normativo che sicuramente non potrà prevedere ed esaminare tutti i casi pratici in essere.
E' anche auspicabile che lo stesso Ministero, così disponibile ad imporre obblighi generalizzati che si traducono da subito in oneri certi per i consumatori, provveda anche ad una attività più presente di controllo del settore con interventi più difficili nell'applicazione ma forse più qualificanti nella sostanza. In pratica l'Autorità dovrebbe preoccuparsi anche di garantire, attraverso i necessari controlli: il livello qualitativo delle attività del servizio fornito al Consumatore, la rigorosità e l'indipendenza delle verifiche effettuate dagli Organismi, una attenta vigilanza da parte degli Organi preposti a controllare i controllori; ovviamente, per tutto questo, è necessario che il Ministero operi con risorse adeguate, autorevoli e non influenzate da interessi di parte.
Nei link seguenti sono riportati gli interventi da attuare sugli impianti al fine del loro adeguamento:

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